Attualmente non esiste una legge nazionale unica che disciplina diritti e doveri di un Bed and Breakfast, ma ogni regione ha la propria regolamentazione basata sulla “Legge principale” denominata “Riforma della legislazione nazionale del turismo” del 2001.
Dunque ogni zona italiana ha delle piccole differenze normative che vanno rispettate. Qui di seguito puoi consultare per ogni regione le principale differenze che le caratterizzano e districarti tra il labirinto delle 21 leggi regionali: il numero di camere/ospiti massimo, permanenza massima degli ospiti e il periodo minimo di chiusura. Tra parentesi anche il numero della legge regionale.
- Abruzzo: massimo 4 camere e massimo 10 posti letto, permanenza massima dell’ospite di 30 giorni consecutivi. Legge 78/2000 (modificata dalla legge 5/2010 e 4/2011)
- Basilicata: massimo 4 camere e massimo 8 posti letto, se il comune ha piu di 5mila abitanti si sale a 6 camere e 12 posti. Almeno 90 giorni di apertura all’anno fino ad un massimo di 270. Legge 6/2008
- Calabria: massimo 6 camere e massimo 14 posti letto. Permanenza massima dell’ospite di 60 giorni consecutivi. Legge 2/2003 (modificata dalla legge 4/2017)
- Campania: massimo 4 camere e massimo 8 posti letto. Permanenza massima dell’ospite di 30 giorni consecutivi. Legge 5/2001 (e successive delibere)
- Emilia Romagna: massimo 3 camere e massimo 6 posti letto. Possibilità di un letto aggiuntivo se soggiorna un minore di 12 anni. Permanenza massima dell’ospite di 60 giorni consecutivi. Legge 16/2004 (modificata dalle leggi 4/2010 e 4/2016
- Friuli Venezia Giulia: massimo 4 camere e massimo 8 posti letto. Legge 2/2002
- Lazio: massimo 3 camere e massimo 6 posti letto. Permanenza massima dell’ospite di 90 giorni consecutivi. Almeno 120 giorni di chiusura all’anno, ridotti a 30 se nel comune non ci sono altre strutture ricettive. Regolamento Regionale 8/2015 e 14/2017
- Liguria: massimo 4 camere. Legge 32/2014
- Lombardia: massimo 4 camere e massimo 12 posti letto. Legge 27/2015
- Marche: massimo 3 camere e massimo 6 posti letto. Permanenza massima dell’ospite di 30 giorni consecutivi. Chiusura minima di 30 giorni all’anno. Si può risiedere fino a 200mt di distanza dal B&B. Legge 9/2006
- Molise: massimo 3 camere e massimo 6 posti letto. Obbligatori 2 bagni se il B&B prevede più di una camera. Permanenza massima dell’ospite di 90 giorni consecutivi. Legge 13/2002
- Piemonte: massimo 3 camere e massimo 6 posti letto. L’apertura annuale non può essere superiore ai 270 giorni e deve essere intervallato con un periodo minimo di apertura continuativo di 45 giorni e i restanti intervalli devono essere di 30 giorni ognuno. Legge 13/2017
- Puglia: massimo 3 camere e massimo 9 posti letto. Si può risiedere fino a 50mt di distanza dal B&B. Legge 27/2013
- Sardegna: massimo 3 camere e massimo 6 posti letto. Possibilità di un letto aggiuntivo se soggiorna un minore di 12 anni. La chiusura minima di 60 giorni all’anno è stata abolita nel 2016. Legge 27/1998 (aggiornata dalla Delibera di Giunta 10/43 del 2013)
- Sicilia: massimo 5 camere e massimo 20 posti letto. Legge 32/2000 (ultima modifica con la legge 4/2003)
- Toscana: massimo 6 camere e massimo 12 posti letto. Legge 86/2016
- Umbria: massimo 3 camere e massimo 6 posti letto. Non c’è obbligo di un periodo di chiusura. Permanenza massima dell’ospite di 30 giorni consecutivi. Legge 8/2017
- Valle d’Aosta: massimo 3 camere e massimo 6 posti letto. Si può risiedere fino a 200mt di distanza dal B&B. Legge 11/1996
- Veneto: massimo 3 camere e massimo 4 posti letto in ogni camera Legge 11/2013
- Provincia di Bolzano: massimo 8 camere o 5 appartamenti nello stesso stabile. Legge 12/1995
- Provincia di Trento: massimo 4 camere e massimo 8 posti letto. Possibilità di 2 letti aggiuntivi se soggiornano minori di 12 anni. Il titolare può risiedere in un qualsiasi comune della provincia. Apertura minima di 60 giorni anche non consecutivi. Legge 7/2002 e successivo regolamento 7/2002
Ogni gestore consapevole della propria attività di B&B deve aver letto e compreso tutti i vari punti che compongono la propria legge regionale di riferimento.
Si ringrazia David Borrello e Vincenzo Costa per le segnalazioni alle più recenti modifiche applicate ai regolamenti.
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