Il Ministero del Turismo ha annunciato l’implementazione di nuove regole volte a garantire una maggiore trasparenza e regolamentazione nel settore delle locazioni ad uso turistico. Secondo le disposizioni, verrà assegnato un Codice Identificativo Nazionale (CIN) alle unità immobiliari destinate ai contratti di locazione per finalità turistiche, nonché alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Ma non solo. Ci sono diverse novità ed obblighi che coinvolgono anche B&B e case vacanze, vediamo tutto nel dettaglio.
CIN (Codice Identificativo Nazionale)
Ogni struttura ricettiva (B&B, Affittacamere, Hotel, ecc…) e ogni locazione breve ad uso turistico, dovrà possedere il proprio Codice Identificativo Nazionale, abbreviato con la sigla CIN. E non ci sarà distinzione tra chi opera in forma imprenditoriale (con partita iva) e in forma non imprenditoriale (con codice fiscale), tutti dovranno avere il CIN.
Questa misura mira a stabilire un coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale. Tale iniziativa si pone anche l’obiettivo di contrastare le forme irregolari di ospitalità, garantendo al contempo la sicurezza del territorio.
Il processo di assegnazione del CIN avverrà tramite una procedura automatizzata gestita dal Ministero del Turismo. Nei casi in cui regioni e province autonome abbiano già avviato procedure simili, sarà richiesta una ricodificazione dei codici identificativi, aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero per garantire l’identificazione a livello nazionale. Il CIN sarà assegnato previa presentazione di un’istanza in via telematica da parte dei locatori o dei gestori delle strutture ricettive, corredata da dati catastali e dichiarazioni sostitutive di conformità alle normative vigenti.
Una delle novità principali introdotte da questa disposizione è l’obbligo per chi propone o concede in locazione immobili ad uso turistico di esporre il CIN all’esterno della struttura e di indicarlo in ogni annuncio pubblicato. Ciò si estende anche agli intermediari immobiliari e ai gestori di portali telematici che dovranno indicare questo codice nelle loro inserzioni pubblicitarie.
Si prevede che l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale contribuirà a creare un quadro più trasparente e regolamentato nel settore delle locazioni ad uso turistico, assicurando una maggiore tutela per tutti gli attori coinvolti.
Estintori e Rilevatori di Monossido di Carbonio
Le nuove regole prevedono che tutte le case destinate agli affitti brevi devono rispettare rigorose norme di sicurezza. Sia che siano affittate per vacanze o brevi periodi, devono essere conformi alle leggi statali e regionali che garantiscono la sicurezza di tutti gli impianti.
Inoltre è obbligatorio avere dispositivi per rilevare gas combustibili e monossido di carbonio, oltre a estintori conformi alle leggi (6kg), posizionati in zone visibili e facilmente accessibili, soprattutto vicino alle entrate e nelle aree dove il rischio è maggiore. E’ richiesta la presenza di un estintore per ogni 200 metri quadrati, e almeno uno per piano.
SCIA
Chiunque decida di affittare una casa o una struttura per brevi periodi per scopi turistici (in forma professionale con partita iva) deve inviare una notifica ufficiale all’autorità competente prima di iniziare l’attività. Questo avviene attraverso la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si intende svolgere tale attività.
Se l’attività viene gestita tramite una società, la SCIA deve essere presentata dal rappresentante legale della stessa. Questo procedimento è obbligatorio per chi affitta proprietà a fini turistici, in conformità con le leggi stabilite, come quelle del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, e della legge 21 giugno 2017, n. 96.
Cedolare secca fino al 26%
La Legge di Bilancio 2024 introdurrà nuove regole fiscali per gli affitti brevi, influenzando direttamente la tassazione degli affitti turistici. Tale normativa, iniziata con il decreto legge n. 50/2017, comunemente conosciuto come la “tassa Airbnb”, e successivamente rivisitata dalla Legge di Bilancio 2021 per ridefinire i requisiti della cedolare secca, evolve ulteriormente.
Una delle principali novità è l’applicazione di un’aliquota fiscale del 26% per le locazioni brevi che non superano i 30 giorni, incluso nei contratti che includono servizi come la fornitura di biancheria e pulizia, sia stipulati direttamente che attraverso intermediari immobiliari o gestori di portali online.
Tuttavia, questa nuova aliquota si applica solo a chi affitta più di un appartamento per brevi periodi durante l’anno. In tal caso, il contribuente potrà selezionare un immobile su cui applicare un’imposta sostitutiva al 21% in fase di dichiarazione dei redditi.
Sanzioni
Chiunque gestisce una struttura alberghiera o extralberghiera senza il Codice Identificativo Nazionale (CIN), o propone affitti turistici senza questo codice, rischia sanzioni pecuniarie che vanno da 800 a 8.000 euro, a seconda delle dimensioni dell’immobile. Non esporre o indicare il CIN, come richiesto dalla legge, può comportare multe da 500 a 5.000 euro per ogni struttura o unità immobiliare in violazione, con l’obbligo di rimuovere immediatamente gli annunci irregolari.
Coloro che concedono in affitto unità abitative per fini turistici senza rispettare i requisiti richiesti, e che gestiscono queste attività in forma imprenditoriale, sono soggetti a sanzioni conformi alle normative statali o regionali in vigore. Se non si rispettano i requisiti richiesti dalla legge, la multa può essere di 600 a 6.000 euro per ogni violazione accertata.
È importante sottolineare che svolgere attività di affitto turistico senza notificare correttamente l’avvio dell’attività all’autorità competente, quindi senza avere la SCIA, può essere sanzionato con multe da 2.000 a 10.000 euro, a seconda delle dimensioni dell’immobile, secondo le leggi stabilite.
Queste normative e sanzioni non si applicano nel caso in cui la stessa infrazione sia già stata sanzionata secondo le normative regionali.
Il controllo e l’applicazione delle sanzioni sono di competenza del comune in cui si trova la struttura o l’unità immobiliare adibita all’affitto turistico. Le sanzioni incamerate vengono destinate a finanziare investimenti relativi al turismo e alla gestione dei rifiuti.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 60° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionele (CIN).
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